FAQ - Trova la risposta alle tue domande
Chi e’ lo psicologo?
Lo psicologo è laureato in Psicologia, abilitato alla professione attraverso l’esame di Stato, e, per esercitare, deve essere iscritto all’Ordine degli Psicologi. E’ l’esperto competente del benessere psicologico delle persone, della coppia e delle famiglie; è specializzato nel primo ascolto, la diagnosi, la riabilitazione e il supporto psicologico. Può intervenire direttamente, o indirizzare verso i professionisti più adatti ad affrontare il disagio presentato. A differenza della stereotipata immagine di “medico dei matti”, lo psicologo non si occupa solo di psicopatologia, ma di una molteplicità di situazioni, personali e relazionali, che possono essere fonte di sofferenza e di disagio, con l’obiettivo di favorire il cambiamento, e accompagnarti nei momenti critici o di difficoltà. Il percorso di consulenza psicologica dura all’incirca 10 incontri. Andare dallo psicologo non vuol dire che sei “svitato” o “diverso”, ma, al contrario, significa prenderti cura della tua salute mentale, che va di pari passo con quella fisica, migliorando notevolmente la qualità totale della tua esistenza. Spesso non si sa bene cosa sia e cosa faccia uno psicologo, e ci facciamo delle fantasie su questa figura che vanno dall’idea di uno spaventoso dottore che “controlla la nostra mente e ci dice cosa fare” o al contrario un ridicolo consulente che “ti fa parlare, ti da qualche consiglio e ti fa pagare”.
Facciamo chiarezza, lo psicologo:
-NON è il medico dei pazzi
-NON legge il pensiero
-NON rivela in giro ciò che dici durante il colloquio
-NON somministra farmaci
-NON risolve i problemi al posto tuo
-NON giudica le tue debolezze
Quando rivolgersi allo psicologo?
- Quando soffri di disturbi per i quali sono state escluse le altre ipotesi mediche.
- Quando cambiamenti o tappe importanti della tua vita rendono necessario un nuovo equilibrio che hai difficoltà a raggiungere (separazione, lutto, difficoltà lavorative, matrimonio, figli, laurea, menopausa…).
- Quando una sofferenza (tristezza, rabbia, colpa, vergogna, pensieri ricorrenti) ostacola la realizzazione dei tuoi progetti e ti impedisce di guardare al futuro con serenità e consapevolezza delle tue risorse.
- Quando senti il bisogno e la voglia di risolvere efficacemente situazioni problematiche o di interrogarti sui motivi profondi del tuo malessere.
Tali situazioni, sentimenti, pensieri sono normali e necessari al tuo equilibrio, tuttavia possono diventare disfunzionali se si trasformano in patologie invalidanti (depressione, attacchi di panico…); per questo motivo è importante rivolgerti ad uno psicologo sin dai primi segnali di un disturbo allo scopo di impedirne l’aggravamento e la cronicizzazione ricevendo un parere competente in merito al proprio bisogno. Non vedere la richiesta di aiuto come segno di debolezza o scarsa indipendenza, ma come la volontà di prenderti cura della tua salute psicofisica migliorando significativamente la qualità della tua vita.
Che cos’è la consulenza psicologica?
La consulenza psicologica mira all’individuazione del problema e alla ricerca di eventuali strategie di intervento che favoriscano il cambiamento e la crescita personale.
Si cercherà quindi di trovare le strategie più adatte , seguendo le richieste e le caratteristiche specifiche di ogni cliente.
Verrà creato uno spazio di ascolto e sostegno, all’interno del quale si cercherà di individuare la problematica centrale che è fonte di malessere, cercando di inquadrare soluzioni per migliorare la qualità della vita.
Codice deontologico psicologi
Testo approvato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine ai sensi dell’art. 28, comma 6 lettera c) della Legge n. 56/89, in data 15-16 dicembre 2006., modificato in data 8 luglio 2009 ed in data 5 luglio 2013.
Capo I – Principi generali
Articolo 1: Le regole del presente Codice Deontologico sono vincolanti per tutti gli iscritti all’Albo degli psicologi. Lo psicologo è tenuto alla loro conoscenza e l’ignoranza delle medesime non esime dalla responsabilità disciplinare. Le stesse regole si applicano anche nei casi in cui le prestazioni, o parti di esse, vengano effettuate a distanza, via Internet o con qualunque altro mezzo elettronico e/o telematico.
Articolo 2: L’inosservanza dei precetti stabiliti nel presente Codice deontologico, ed ogni azione od omissione comunque contrarie al decoro, alla dignità ed al corretto esercizio della professione, sono punite secondo quanto previsto dall’art. 26, comma 1°, della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, secondo le procedure stabilite dal Regolamento disciplinare.
Articolo 3: Lo psicologo considera suo dovere accrescere le conoscenze sul comportamento umano ed utilizzarle per promuovere il benessere psicologico dell’individuo, del gruppo e della comunità. In ogni ambito professionale opera per migliorare la capacità delle persone di comprendere se stessi e gli altri e di comportarsi in maniera consapevole, congrua ed efficace. Lo psicologo è consapevole della responsabilità sociale derivante dal fatto che, nell’esercizio professionale, può intervenire significativamente nella vita degli altri; pertanto deve prestare particolare attenzione ai fattori personali, sociali, organizzativi, finanziari e politici, al fine di evitare l’uso non appropriato della sua influenza, e non utilizza indebitamente la fiducia e le eventuali situazioni di dipendenza dei committenti e degli utenti destinatari della sua prestazione professionale. Lo psicologo è responsabile dei propri atti professionali e delle loro prevedibili dirette conseguenze.
Articolo 4: Nell’esercizio della professione, lo psicologo rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza, all’autodeterminazione ed all’autonomia di coloro che si avvalgono delle sue prestazioni; ne rispetta opinioni e credenze, astenendosi dall’imporre il suo sistema di valori; non opera discriminazioni in base a religione, etnia, nazionalità, estrazione sociale, stato socio-economico, sesso di appartenenza, orientamento sessuale, disabilità. Lo psicologo utilizza metodi e tecniche salvaguardando tali principi, e rifiuta la sua collaborazione ad iniziative lesive degli stessi. Quando sorgono conflitti di interesse tra l’utente e l’istituzione presso cui lo psicologo opera, quest’ultimo deve esplicitare alle parti, con chiarezza, i termini delle proprie responsabilità ed i vincoli cui è professionalmente tenuto. In tutti i casi in cui il destinatario ed il committente dell’intervento di sostegno o di psicoterapia non coincidano, lo psicologo tutela prioritariamente il destinatario dell’intervento stesso.
Articolo 5: Lo psicologo è tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione e aggiornamento professionale, con particolare riguardo ai settori nei quali opera. La violazione dell’obbligo di formazione continua, determina un illecito disciplinare che è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall’ordinamento professionale. Riconosce i limiti della propria competenza e usa, pertanto solo strumenti teorico-pratici per i quali ha acquisito adeguata competenza e, ove necessario, formale autorizzazione. Lo psicologo impiega metodologie delle quali è in grado di indicare le fonti e riferimenti scientifici, e non suscita, nelle attese del cliente e/o utente, aspettative infondate.
Articolo 6: Lo psicologo accetta unicamente condizioni di lavoro che non compromettano la sua autonomia professionale ed il rispetto delle norme del presente codice, e, in assenza di tali condizioni, informa il proprio Ordine. Lo psicologo salvaguarda la propria autonomia nella scelta dei metodi, delle tecniche e degli strumenti psicologici, nonché della loro utilizzazione; è perciò responsabile della loro applicazione ed uso, dei risultati, delle valutazioni ed interpretazioni che ne ricava. Nella collaborazione con professionisti di altre discipline esercita la piena autonomia professionale nel rispetto delle altrui competenze.
Articolo 7: Nelle proprie attività professionali, nelle attività di ricerca e nelle comunicazioni dei risultati delle stesse, nonché nelle attività didattiche, lo psicologo valuta attentamente, anche in relazione al contesto, il grado di validità e di attendibilità di informazioni, dati e fonti su cui basa le conclusioni raggiunte; espone, all’occorrenza, le ipotesi interpretative alternative, ed esplicita i limiti dei risultati. Lo psicologo, su casi specifici, esprime valutazioni e giudizi professionali solo se fondati sulla conoscenza professionale diretta ovvero su una documentazione adeguata ed attendibile.
Articolo 8: Lo psicologo contrasta l’esercizio abusivo della professione come definita dagli articoli 1 e 3 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, e segnala al Consiglio dell’Ordine i casi di abusivismo o di usurpazione di titolo di cui viene a conoscenza. Parimenti, utilizza il proprio titolo professionale esclusivamente per attività ad esso pertinenti, e non avalla con esso attività ingannevoli od abusive.
Articolo 9: Nella sua attività di ricerca lo psicologo è tenuto ad informare adeguatamente i soggetti in essa coinvolti al fine di ottenerne il previo consenso informato, anche relativamente al nome, allo status scientifico e professionale del ricercatore ed alla sua eventuale istituzione di appartenenza. Egli deve altresì garantire a tali soggetti la piena libertà di concedere, di rifiutare ovvero di ritirare il consenso stesso. Nell’ ipotesi in cui la natura della ricerca non consenta di informare preventivamente e correttamente i soggetti su taluni aspetti della ricerca stessa, lo psicologo ha l’obbligo di fornire comunque, alla fine della prova ovvero della raccolta dei dati, le informazioni dovute e di ottenere l’autorizzazione all’uso dei dati raccolti. Per quanto concerne i soggetti che, per età o per altri motivi, non sono in grado di esprimere validamente il loro consenso, questo deve essere dato da chi ne ha la potestà genitoriale o la tutela, e, altresì, dai soggetti stessi, ove siano in grado di comprendere la natura della collaborazione richiesta. Deve essere tutelato, in ogni caso, il diritto dei soggetti alla riservatezza, alla non riconoscibilità ed all’anonimato.
Articolo 10: Quando le attività professionali hanno ad oggetto il comportamento degli animali, lo psicologo si impegna a rispettarne la natura ed a evitare loro sofferenze.
Articolo 11: Lo psicologo è strettamente tenuto al segreto professionale. Pertanto non rivela notizie, fatti o informazioni apprese in ragione del suo rapporto professionale, né informa circa le prestazioni professionali effettuate o programmate, a meno che non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli seguenti.
Articolo 12: Lo psicologo si astiene dal rendere testimonianza su fatti di cui è venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto professionale. Lo psicologo può derogare all’obbligo di mantenere il segreto professionale, anche in caso di testimonianza, esclusivamente in presenza di valido e dimostrabile consenso del destinatario della sua prestazione. Valuta, comunque, l’opportunità di fare uso di tale consenso, considerando preminente la tutela psicologica dello stesso.
Articolo 13: Nel caso di obbligo di referto o di obbligo di denuncia, lo psicologo limita allo stretto necessario il riferimento di quanto appreso in ragione del proprio rapporto professionale, ai fini della tutela psicologica del soggetto. Negli altri casi, valuta con attenzione la necessità di derogare totalmente o parzialmente alla propria doverosa riservatezza, qualora si prospettino gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica del soggetto e/o di terzi.
Articolo 14: Lo psicologo, nel caso di intervento su o attraverso gruppi, è tenuto ad in informare, nella fase iniziale, circa le regole che governano tale intervento. È tenuto altresì ad impegnare, quando necessario, i componenti del gruppo al rispetto del diritto di ciascuno alla riservatezza.
Articolo 15: Nel caso di collaborazione con altri soggetti parimenti tenuti al segreto professionale, lo psicologo può condividere soltanto le informazioni strettamente necessarie in relazione al tipo di collaborazione.
Articolo 16: Lo psicologo redige le comunicazioni scientifiche, ancorché indirizzate ad un pubblico di professionisti tenuti al segreto professionale, in modo da salvaguardare in ogni caso l’anonimato del destinatario della prestazione.
Articolo 17: La segretezza delle comunicazioni deve essere protetta anche attraverso la custodia e il controllo di appunti, note, scritti o registrazioni di qualsiasi genere e sotto qualsiasi forma, che riguardino il rapporto professionale. Tale documentazione deve essere conservata per almeno i cinque anni successivi alla conclusione del rapporto professionale, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche. Lo psicologo deve provvedere perché, in caso di sua morte o di suo impedimento, tale protezione sia affidata ad un collega ovvero all’Ordine professionale. Lo psicologo che collabora alla costituzione ed all’uso di sistemi di documentazione si adopera per la realizzazione di garanzie di tutela dei soggetti interessati.
Articolo 18: In ogni contesto professionale lo psicologo deve adoperarsi affinché sia il più possibile rispettata la libertà di scelta, da parte del cliente e/o del paziente, del professionista cui rivolgersi.
Articolo 19: Lo psicologo che presta la sua opera professionale in contesti di selezione e valutazione è tenuto a rispettare esclusivamente i criteri della specifica competenza, qualificazione o preparazione, e non avalla decisioni contrarie a tali principi.
Articolo 20: Nella sua attività di docenza, di didattica e di formazione lo psicologo stimola negli studenti, allievi e tirocinanti l’interesse per i principi deontologici, anche ispirando ad essi la propria condotta professionale.
Articolo 21: L’insegnamento dell’uso di strumenti e tecniche conoscitive e di intervento riservati alla professione di psicologo a persone estranee alla professione stessa costituisce violazione deontologica grave. Costituisce aggravante avallare con la propria opera professionale attività ingannevoli o abusive concorrendo all’attribuzione di qualifiche, attestati o inducendo a ritenersi autorizzati all’esercizio di attività caratteristiche dello psicologo. Sono specifici della professione di psicologo tutti gli strumenti e le tecniche conoscitive e di intervento relative a processi psichici (relazionali, emotivi, cognitivi, comportamentali) basati sull’applicazione di principi, conoscenze, modelli o costrutti psicologici. È fatto salvo l’insegnamento di tali strumenti e tecniche agli studenti dei corsi di studio universitari in psicologia e ai tirocinanti. E’ altresì fatto salvo l’insegnamento di conoscenze psicologiche.
Capo II – Rapporti con l’utenza e con la committenza
Articolo 22: Lo psicologo adotta condotte non lesive per le persone di cui si occupa professionalmente, e non utilizza il proprio ruolo ed i propri strumenti professionali per assicurare a se o ad altri indebiti vantaggi.
Articolo 23: Lo psicologo pattuisce nella fase iniziale del rapporto quanto attiene al compenso professionale. In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera. In ambito clinico tale compenso non può essere condizionato all’esito o ai risultati dell’intervento professionale.
Articolo 24: Lo psicologo, nella fase iniziale del rapporto professionale, fornisce all’individuo, al gruppo, all’istituzione o alla comunità, siano essi utenti o committenti, informazioni adeguate e comprensibili circa le sue prestazioni, le finalità e le modalità delle stesse, nonché circa il grado e i limiti giuridici della riservatezza. Pertanto, opera in modo che chi ne ha diritto possa esprimere un consenso informato. Se la prestazione professionale ha carattere di continuità nel tempo, dovrà esserne indicata, ove possibile, la prevedibile durata.
Articolo 25: Lo psicologo non usa impropriamente gli strumenti di diagnosi e di valutazione di cui dispone.Nel caso di interventi commissionati da terzi, informa i soggetti circa la natura del suo intervento professionale, e non utilizza, se non nei limiti del mandato ricevuto, le notizie apprese che possano recare ad essi pregiudizio. Nella comunicazione dei risultati dei propri interventi diagnostici e valutativi, lo psicologo è tenuto a regolare tale comunicazione anche in relazione alla tutela psicologica dei soggetti.
Articolo 26: Lo psicologo si astiene dall’intraprendere o dal proseguire qualsiasi attività professionale ove propri problemi o conflitti personali, interferendo con l’efficacia delle sue prestazioni, le rendano inadeguate o dannose alle persone cui sono rivolte. Lo psicologo evita, inoltre, di assumere ruoli professionali e di compiere interventi nei confronti dell’utenza, anche su richiesta dell’Autorità Giudiziaria, qualora la natura di precedenti rapporti possa comprometterne la credibilità e l’efficacia.
Articolo 27: Lo psicologo valuta ed eventualmente propone l’interruzione del rapporto terapeutico quando constata che il paziente non trae alcun beneficio dalla cura e non è ragionevolmente prevedibile che ne trarrà dal proseguimento della cura stessa. Se richiesto, fornisce al paziente le informazioni necessarie a ricercare altri e più adatti interventi.
Articolo 28: Lo psicologo evita commistioni tra il ruolo professionale e vita privata che possano interferire con l’attività professionale o comunque arrecare nocumento all’immagine sociale della professione. Costituisce grave violazione deontologica effettuare interventi diagnostici, di sostegno psicologico o di psicoterapia rivolti a persone con le quali ha intrattenuto o intrattiene relazioni significative di natura personale, in particolare di natura affettivo-sentimentale e/o sessuale. Parimenti costituisce grave violazione deontologica instaurare le suddette relazioni nel corso del rapporto professionale. Allo psicologo è vietata qualsiasi attività che, in ragione del rapporto professionale, possa produrre per lui indebiti vantaggi diretti o indiretti di carattere patrimoniale o non patrimoniale, ad esclusione del compenso pattuito. Lo psicologo non sfrutta la posizione professionale che assume nei confronti di colleghi in supervisione e di tirocinanti, per fini estranei al rapporto professionale.
Articolo 29: Lo psicologo può subordinare il proprio intervento alla condizione che il paziente si serva di determinati presidi, istituti o luoghi di cura soltanto per fondati motivi di natura scientifico-professionale.
Articolo 30: Nell’esercizio della sua professione allo psicologo è vietata qualsiasi forma di compenso che non costituisca il corrispettivo di prestazioni professionali.
Articolo 31: Le prestazioni professionali a persone minorenni o interdette sono, generalmente, subordinate al consenso di chi esercita sulle medesime la potestà genitoriale o la tutela. Lo psicologo che, in assenza del consenso di cui al precedente comma, giudichi necessario l’intervento professionale nonché l’assoluta riservatezza dello stesso, è tenuto ad informare l’Autorità Tutoria dell’instaurarsi della relazione professionale. Sono fatti salvi i casi in cui tali prestazioni avvengano su ordine dell’autorità legalmente competente o in strutture legislativamente preposte.
Articolo 32: Quando lo psicologo acconsente a fornire una prestazione professionale su richiesta di un committente diverso dal destinatario della prestazione stessa, è tenuto a chiarire con le parti in causa la natura e le finalità dell’intervento.
Capo III – Rapporti con i colleghi
Articolo 33: I rapporti fra gli psicologi devono ispirarsi al principio del rispetto reciproco, della lealtà e della colleganza. Lo psicologo appoggia e sostiene i Colleghi che, nell’ambito della propria attività, quale che sia la natura del loro rapporto di lavoro e la loro posizione gerarchica, vedano compromessa la loro autonomia ed il rispetto delle norme deontologiche.
Articolo 34: Lo psicologo si impegna a contribuire allo sviluppo delle discipline psicologiche e a comunicare i progressi delle sue conoscenze e delle sue tecniche alla comunità professionale, anche al fine di favorirne la diffusione per scopi di benessere umano e sociale.
Articolo 35: Nel presentare i risultati delle proprie ricerche, lo psicologo è tenuto ad indicare la fonte degli altrui contributi.
Articolo 36: Lo psicologo si astiene dal dare pubblicamente su colleghi giudizi negativi relativi alla loro formazione, alla loro competenza ed ai risultati conseguiti a seguito di interventi professionali, o comunque giudizi lesivi del loro decoro e della loro reputazione professionale. Costituisce aggravante il fatto che tali giudizi negativi siano volti a sottrarre clientela ai colleghi. Qualora ravvisi casi di scorretta condotta professionale che possano tradursi in danno per gli utenti o per il decoro della professione, lo psicologo è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio dell’Ordine competente.
Articolo 37: Lo psicologo accetta il mandato professionale esclusivamente nei limiti delle proprie competenze. Qualora l’interesse del committente e/o del destinatario della prestazione richieda il ricorso ad altre specifiche competenze, lo psicologo propone la consulenza ovvero l’invio ad altro collega o ad altro professionista.
Articolo 38: Nell’esercizio della propria attività professionale e nelle circostanze in cui rappresenta pubblicamente la professione a qualsiasi titolo, lo psicologo è tenuto ad uniformare la propria condotta ai principi del decoro e della dignità professionale.
Capo IV – Rapporti con la società
Articolo 39: Lo psicologo presenta in modo corretto ed accurato la propria formazione, esperienza e competenza. Riconosce quale suo dovere quello di aiutare il pubblico e gli utenti a sviluppare in modo libero e consapevole giudizi, opinioni e scelte.
Articolo 40: Indipendentemente dai limiti posti dalla vigente legislazione in materia di pubblicità, lo psicologo non assume pubblicamente comportamenti scorretti finalizzati al procacciamento della clientela. In ogni caso, può essere svolta pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dai competenti Consigli dell’Ordine. Il messaggio deve essere formulato nel rispetto del decoro professionale, conformemente ai criteri di serietà scientifica ed alla tutela dell’immagine della professione. La mancanza di trasparenza e veridicità del messaggio pubblicizzato costituisce violazione deontologica.
Capo V – Norme di attuazione
Articolo 41: È istituito presso la “Commissione Deontologia” dell’Ordine degli psicologi l’“Osservatorio permanente sul Codice Deontologico”, regolamentato con apposito atto del Consiglio Nazionale dell’Ordine, con il compito di raccogliere la giurisprudenza in materia deontologica dei Consigli regionali e provinciali dell’Ordine e ogni altro materiale utile a formulare eventuali proposte della Commissione al Consiglio Nazionale dell’Ordine, anche ai fini della revisione periodica del Codice Deontologico. Tale revisione si atterrà alle modalità previste dalla Legge 18 febbraio 1989, n. 56.
Articolo 42: Il presente Codice deontologico entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla proclamazione dei risultati del referendum di approvazione, ai sensi dell’art. 28, comma 6, lettera c) della Legge 18 febbraio 1989, n. 56.
Trattamento dati personali
Gli adempimenti richiesti allo Psicologo/Psicoterapeuta dal D.Lgs. 196/2003 in materia di Privacy prevedono che i dati personali di cui viene in possesso il professionista nello svolgimento dell’attività lavorativa siano custoditi con la massima cura. E’ altresì necessario che lo Psicologo/Psicoterapeuta faccia sottoscrivere al proprio cliente, all’atto del conferimento dell’incarico professionale, una informativa/dichiarazione autorizzatoria (che esprima cioè il suo consenso) al trattamento sia dei dati personali di tipo generico, sia di quelli considerati “sensibili”. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente, in forma specifica e documentata per iscritto, e se sono state date all’interessato (cliente-committente) – per iscritto o verbalmente – le seguenti informazioni (art. 13 del D.Lgs. 196/2003):
- sulle finalità (per l’espletamento dell’incarico professionale) e modalità del trattamento cui sono destinati i “dati personali”
- sulla necessità del conferimento di tutti quei dati che sono indispensabili per l’assolvimento dell’incarico professionale
- circa l’ambito professionale di comunicazione o diffusione dei dati stessi
- sui diritti dell’interessato (cliente-utente) circa il trattamento dei suoi dati personali: diritti elencati nell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003
- il nome e l’indirizzo del “responsabile” – ove sia una persona diversa dal libero professionista quale “titolare” dei dati – del trattamento dei dati
Tariffe
La tariffa professionale viene proposta dal Consiglio Nazionale e approvata dai Ministri della giustizia e della sanità (art.28 l.56/1989). Gli onorari indicati nella tariffa sono al netto di spese giustificate (art.1.) e rivalutati annualmente su base ISTAT (2). Nel dicembre 2006 sono state abolite le tariffe minime.
Raccomandazioni prestazioni psicologiche on-line
Premessa
Lo sviluppo delle tecnologie di comunicazione a distanza e la loro rapida diffusione hanno aperto anche agli psicologi la possibilità di una loro utilizzazione non solo a fini di informazione o di pubblicità, ma per fornire prestazioni professionali.
Per conoscere meglio la realtà italiana dell’offerta di servizi psicologici on line, il CNOP ha commissionato una ricerca, che si è svolta dall’ottobre 2012 al maggio 2013, dalla quale sono emerse delle risultanze significative, che possono essere così sintetizzate:
- L’offerta psicologica on line appare come un fenomeno in costante trasformazione, che tende ad aumentare di volume, a strutturarsi in forme meglio organizzate (network ai quali aderiscono più professionisti, siti più curati…), a rispondere più adeguatamente ai criteri dei motori di ricerca (parole chiave, etichette…).
- Su 10.260 link (richiamati attraverso la check list delle parole chiave a contenuto psicologico) circa la metà indirizzano a siti che forniscono servizi psicologici on line.
- Su 1.947 siti analizzati, quelli che forniscono effettivamente servizi psicologici on line sono risultati 270: 134 gestiti da professionisti autonomi, 47 da professionisti associati, 93 da network/associazioni.
- La tipologia prevalente di prestazione è quella della consulenza: consulenza psicologica via e-mail con livelli diversificati di risposta (dall’informazione gratuita alla risposta ‘personalizzata’, con possibilità di usufruire di ulteriori scambi e-mail); consulenza psicologica tramite video-conferenza o audio conferenza (via Skype o Msn); consulenza psicologica tramite telefono; consulenza psicologica via chat (strumento ibrido che permette di utilizzare o meno la webcam, ma di comunicare per iscritto in tempo reale); consulenza psicologica per “pacchetti preconfezionati” (video, audio o libri, su aspetti specifici, offerti a pagamento).
- Alcuni professionisti si spingono su tutte le frontiere dicomunicazione possibili. Sono stati individuati ideatori di “app” per smartphone di matrice psicologica e professionisti che forniscono consulenza via WhatsApp (applicazione molto popolare tra i giovani per scambiarsi messaggi, una modalità tra la chat e l’sms).
- In circa la metà dei casi di siti che promuovono servizi psicologici le prestazioni sono offerte a titolo gratuito.
- Tra i servizi a pagamento, estratti dai siti in cui sono indicate le tariffe, lo strumento più utilizzato in assoluto è Skype, con un costo che va da 20 euro(tariffa più bassa) a 90 euro (tariffa più alta). Il costo di una consulenza via email va dai 15 agli 80 euro.
h. Non è sempre facile l’identificazione dei professionisti. Dai 270 siti individuati dalla ricerca è stato possibile estrarre 544 nominativi, dei quali solo 47 non risultano iscritti all’Albo.
Questi dati confermano che il fenomeno delle prestazioni psicologiche attraverso tecnologie di comunicazione a distanza è un fenomeno che anche in Italia si sta manifestando con quelle caratteristiche di novità, di mobilità, di rapida trasformazione tipiche del contesto informatico; comincia ad essere oggetto di sperimentazione, di osservazione e di ricerca per una serie di ragioni che interessano non solo la scienza psicologica, ma l’esercizio stesso della professione; solleva numerosi interrogativi di natura metodologica e deontologica, che è opportuno raccogliere e valutare perché interessano la psicologia e le ricadute professionali che ne derivano.
In attesa di una documentazione più ampia e di una letteratura scientifica più significativa, si ritiene opportuno fornire delle indicazioni che orientino la pratica professionale di quanti ne prevedono l’utilizzazione.
- I principi etici e le norme del Codice Deontologico si applicano anche nei casi in cui le prestazioni vengono effettuate con il supporto di tecnologie di comunicazione a distanza (cfr. art 1 del Codice Deontologico). Tali principi e norme debbono essere esplicitati attraverso documenti presenti sul sito o sulla piattaforma del professionista che eroga la prestazione
- Lo sviluppo delle tecnologie di comunicazione a distanza consente interventi di e- healt di carattere psicologico. Tali contesti applicativi, per la complessità e la specificità che li caratterizza, richiedono al professionista la disponibilità di tecnologie adeguate e il possesso di particolari competenze nel loro uso.
- Lo psicologo che si serve di tecnologie elettroniche per la comunicazione a distanza è tenuto a utilizzare sistemi hardware e software che prevedano efficienti sistemi di protezione dei dati.
- Lo psicologo che si avvale di tali tecnologie deve fornire informazioni appropriate sulla propria identità, iscrizione all’Ordine, titoli professionali, indirizzo di Posta Elettronica Certificata e gli estremi della polizza di R.C. professionale.
- Nell’ambito delle prestazioni on line, lo psicologo di norma identifica l’utente, acquisisce l’autorizzazione al trattamento dei dati personali e il consenso informato riguardo alle prestazioni offerte.
- Nell’ambito delle attività cliniche (quali la psicoterapia, la psicodiagnosi…) l’instaurazione di un rapporto diretto, di persona, è condizione indispensabile per un eventuale successivo utilizzo dei dispositivi di comunicazione a distanza.
- Per la custodia dei dati e delle informazioni si applicano le norme previste dalla normativa vigente.
- Lo psicologo che offre prestazioni via Internet comunica al proprio Ordine l’indirizzo web presso il quale svolge tale attività, la tipologia di strumentazione software e la tipologia di media utilizzati.
- Considerati lo sviluppo delle prestazioni psicologiche a distanza e la loro complessità, spetta a ciascun Ordine territoriale tenere un registro degli iscritti che svolgono tali prestazioni.
- Gli Ordini territoriali, in collaborazione con l’Osservatorio sulla deontologia del CNOP, si impegnano a monitorare le attività psicologiche a distanza per verificarne l’appropriatezza sul piano deontologico.